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Quesiti frequenti
A chi va presentata la richiesta di risarcimento danni? In base alla direttiva, le imprese che esercitano l'assicurazione r.c.auto sono tenute a nominare un "mandatario" in ogni Stato dello Spazio Economico Europeo diverso da quello in cui hanno la propria sede legale.
Grazie a tale disposizione, i residenti in Italia che siano rimasti vittima di un incidente stradale avvenuto in un Paese del Sistema Carta Verde, provocato da un veicolo immatricolato e assicurato uno Stato dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni potranno rivolgersi direttamente al rappresentante nominato in Italia dall'impresa con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro.

Naturalmente, la nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha provocato il sinistro.

Come si fa per risalire all'assicuratore estero del veicolo responsabile del sinistro, se si conosce solo il numero di targa? - Come individuare il mandatario nominato in Italia dall'assicuratore estero?
Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia da tale assicuratore, occorre scrivere all'ISVAP - Centro di Informazioni - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA inviando alternativamente:

un fax al numero 0642133730; un messaggio e-mail all'indirizzo centroinformazioni@isvap.it

indicando in modo chiaro tutti gli elementi che permettono di risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota). L'Isvap raccoglie le informazioni necessarie presso il Centro Informazioni competente e risponde all'interessato, indicandogli il nome del mandatario cui ci si dovrà rivolgere ai fini della gestione e liquidazione del sinistro.

Di quanto tempo dispongono l'assicuratore estero o il mandatario nominato in Italia per Rispondere alla richiesta di risarcimento?
Tre mesi. Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla sua ricezione, il danneggiato può chiedere l'intervento dell'UCI - Corso Sempione n°39- 20145 Milano, che interviene ai sensi del Decreto Legislativo n°190 del 30 giugno 2003, operando per conto della CONSAP S.p.A. - gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada quale Organismo di Indennizzo nazionale.

Che cosa accade se l'assicuratore estero non ha nominato un mandatario in Italia?
Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro Informazioni dell'Isvap risulta che l'impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro non ha provveduto alla designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in Italia, potrà essere presentata richiesta di risarcimento direttamente all'Ufficio Centrale Italiano (Corso Sempione n. 39, 20145 Milano), di cui si avvale la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, gestore del Fondo di garanzia vittime della strada, ai fini dello svolgimento delle funzioni di Organismo di indennizzo nazionale. Ciò, tuttavia, non è possibile nei casi in cui l'interessato abbia presentato analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro e abbia ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Qual'è la legge applicabile al sinistro?
Quella del luogo di accadimento. La procedura sopra illustrata non modifica il diritto materiale applicabile al sinistro né ha effetti sulla competenza giurisdizionale. Ai fini della determinazione della responsabilità e della quantificazione del danno dovranno essere rispettate le norme vigenti nello Stato in cui è avvenuto il sinistro.

Inoltre, poiché il termine fissato dalla direttiva ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni da parte degli Stati membri era quello del 20 gennaio 2003, la competenza dei mandatari non può, in generale, ritenersi estesa ai sinistri avvenuti in data antecedente.

A chi ci si deve rivolgere se il veicolo responsabile del sinistro non è assicurato o non è identificato?
Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'UCI - Corso Sempione n°39 - 20145 Milano.

Anche in questo caso l'UCI interviene ai sensi del Decreto Legislativo n°190 del 30 giugno 2003, operando per conto della CONSAP S.p.A. - gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada quale organismo di indennizzo nazionale.

Il contraente può essere persona diversa dal proprietario?
E' consentito ad un soggetto stipulare a proprio nome un contratto r.c.auto che copra il rischio derivante dalla circolazione di un veicolo di proprietà di persona diversa dal contraente (assicurazione per conto di chi spetta).

Nella circolare 502 del 25 marzo 2003 si precisa che l'attestazione sullo stato del rischio, qualora non vi sia variazione nella figura del proprietario del veicolo, può essere utilizzata sia da parte del contraente che da parte del proprietario. Di conseguenza è possibile stipulare un contratto per un determinato veicolo sulla base di una attestazione sullo stato del rischio rilasciato ad altro contraente per lo stesso veicolo purché rimanga invariato il proprietario.
La possibilità di utilizzare in sede di stipula o nel rinnovo contrattuale l'attestato di rischio rilasciato ad altro contraente comporta la conservazione della classe di merito maturata in relazione al veicolo assicurato.

A chi spetta la gestione del sinistro?
Occorre tenere presente che l'impresa di assicurazione, in base al contratto R.C.Auto, è titolare della "gestione della lite", può cioè procedere alla trattazione del sinistro con la controparte in presenza di una richiesta di risarcimento. Nel caso in cui l'impresa effettua un pagamento, anche in caso di concorso di colpa, ovvero pone il sinistro a riserva, in quanto con danni a persone, scatta automaticamente l'attribuzione del "malus". E' pertanto sempre opportuno allorché si verifica un sinistro del quale il conducente non si ritiene responsabile informare tempestivamente per iscritto l'assicuratore precisando l'assenza di responsabilità nella causazione del sinistro stesso.

Cos'è il divieto di tie-in?
La stipula del contratto R.C.Auto non può essere in nessun caso subordinata alla stipula di altro contratto di assicurazione. Ciò è espressamente vietato dalla legge 57/2001

E' possibile evitare l'applicazione del "malus" a seguito di sinistro?
Le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l'assicurato di rimborsare all'assicuratore l'importo liquidato al terzo danneggiato in caso di sinistro. Tale previsione è importante poiché consente, nei casi di sinistri di modesta entità, di evitare la maggiorazione del premio connessa al verificarsi del sinistro. Occorre tenere presente che, qualora l'impresa preveda tale facoltà, questa dovrà essere consentita sia nel caso di rinnovo del contratto presso lo stesso assicuratore sia nel caso di disdetta e di passaggio ad altra impresa (circolare 502/2003)


Per maggiori informazioni visita il sito www.isvap.it


Il consumatore deve ricordare che in alcuni casi (vendita del veicolo, consegna in conto vendita, rottamazione, furto) ha diritto alla conservazione della classe di merito in relazione ad altro veicolo di sua proprietà. I meccanismi che consentono tale conservazione sono indicati nella nota informativa precontrattuale che l'impresa deve consegnare al contraente (circolare 420/2000, circolare 502/2003 per i coniugi in comunione dei beni).

E' possibile ottenere uno sconto sulla tariffa R.C. Auto?
L'impresa ha facoltà di applicare sconti, cioè riduzioni del premio r.c.auto rispetto alla tariffa in corso. L'impresa in questo caso è tenuta ad indicare in modo chiaro in polizza lo sconto applicato. Si precisa che l'impresa non è tenuta ad applicare lo sconto anche alle annualità successive. Se tuttavia ritiene di concederlo anche nelle annualità successive, lo sconto deve essere chiaramente indicato nelle quietanze.

Come si adegua il premio nei contratti a tacito rinnovo?
Le imprese devono fornire comunicazione dell'aumento del premio r.c.auto in base alle modalità disciplinate dalle condizioni di contratto. Per i contratti che prevedono l'obbligo della comunicazione al domicilio dell'assicurato, l'impresa deve inviare una comunicazione scritta entro il termine previsto dal contratto con l'indicazione precisa della variazione del premio. In mancanza di tale comunicazione o nel caso in cui questa sia pervenuta tardivamente, la circolare 235/1995 stabilisce che il contratto in corso debba essere rinnovato al precedente premio di tariffa. In altri casi i contratti prevedono che la comunicazione della variazione tariffaria avvenga mediante affissione in Agenzia.

E' possibile dare disdetta dei contratti a tacito rinnovo?
Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano la comunicazione al domicilio dell'assicurato del premio previsto per la nuova annualità assicurativa, il contraente che non ritenga di accettare il nuovo premio ha la possibilità di inviare disdetta mediante raccomandata o telefax, fino a trenta giorni prima della scadenza contrattuale, altrimenti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato. In caso di disdetta la garanzia assicurativa non opera nel periodo di "tolleranza" di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto che, pertanto, cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.
Nel caso in cui l'aumento tariffario - derivante dall'applicazione del malus - sia superiore al tasso programmato d'inflazione (per il 2005 è l'1,6%) la disdetta potrà in ogni caso essere inoltrata, con le medesime formalità, sino al giorno di scadenza del contratto. Il superamento di tale scadenza viene interpretato dall'impresa come tacito rinnovo. Nel caso in cui le condizioni prevedano, come modalità di comunicazione dell'adeguamento del premio, la semplice affissione in Agenzia, il contratto consente all'assicurato di esercitare la disdetta anche nei quindici giorni successivi alla scadenza e la garanzia cesserà di avere effetto alle ore 24 del giorno della comunicazione. In assenza di comunicazione il contratto si risolve alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Si rammenta che anche la società può legittimamente evitare il tacito rinnovo del contratto inviando disdetta, nei termini e secondo le modalità da questo previste; tuttavia l'assicurato, qualora intenda assicurarsi nuovamente con la società che ha inviato la disdetta, potrà presentare all'impresa una nuova proposta assicurativa che, in virtù dell'obbligo a contrarre sancito dall'art. 11 della legge 990/1969, dovrà essere obbligatoriamente accolta.

Come si entra in possesso dell'attestazione dello stato di rischio?
L'assicurato che ne faccia richiesta (o la persona da lui regolarmente delegata) ha diritto al rilascio dell'attestato che la società ha l'obbligo di porre a sua disposizione presso l'Agenzia o l'Ufficio ove è stato stipulato il contratto, almeno tre giorni lavorativi precedenti alla scadenza contrattuale.
Nel caso di polizze vendute a distanza (tramite telefono o internet) l'attestazione in originale deve pervenire al domicilio indicato dal contraente almeno tre giorni prima della scadenza contrattuale. Tale documento, contenente l'indicazione dei sinistri provocati negli ultimi cinque anni, deve, altresì, riportare l'indicazione della "classe di merito" di assegnazione e quindi consente all'assicurato, che intenda cambiare imprese di assicurazioni, di portare con sé la propria storia assicurativa.

 
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