È stata infatti presentata in Commissione Trasporti del Senato una proposta di modifica dell'articolo 171 del CdS per imporre l'uso di caschi integrali, giacche, guanti, tute e pantaloni con protezioni, a seconda della potenza del motociclo utilizzato. Termini molto precisi in fatto di protezione, sia per chi guida sia per il suo passeggero.
Pensate alla mattina prima di andare a lavoro o magari per un appuntamento serale. Chi sceglie il vestito e cravatta, chi invece più casual oppure più semplice con jeans e t-shirt, a ognuno il suo stile. Quanto ci mettete a prepararvi per uscire?
Ma presto, forse anche più di quanto pensiamo, i centauri saranno obbligati a indossare un abbigliamento tecnico dalla testa... alle gambe, alla faccia della comodità.
Il testo dell'emendamento recita testualmente:

<<1. L'articolo 171 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituito dal seguente:
“Art. 171 (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote)

  1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria
  2. Ai fini di cui al comma 1:
    1. per i veicoli fino a 11 Kw obbligatorio l'utilizzo del casco integrale;
    2. per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
    3. per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
    4. per i veicoli oltre 52 kw obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
  3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
    1. di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
    2. di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
  4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
  5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
  6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI>>

Rileggendo tutto il documento, nascono spontanee diverse perplessità.

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