Il Codice della Strada regola in modo rigido il trasporto degli oggetti ingombranti in auto tramite l’Articolo 164.
Prima di valutare le misure del carico, occorre assicurarsi che la disposizione degli oggetti rispetti le condizioni fondamentali di sicurezza:
Stabilità: Il carico deve essere fissato saldamente per evitare che scivoli o cada.
Visibilità e manovrabilità: Non deve ridurre la visuale del conducente né impedire la libertà nei movimenti alla guida.
Targhe e luci: Targa di immatricolazione e dispositivi di illuminazione devono rimanere completamente visibili.
| Direzione | Limite massimo consentito | Note e condizioni |
| Anteriore | 0% (Nessuna sporgenza) | È vietato qualsiasi oggetto che sporga oltre il paraurti anteriore. |
| Posteriore | Fino al 30% della lunghezza del veicolo | Ammesso solo per oggetti indivisibili (es. bici, scale). |
| Laterale | Fino a 30 cm dalle luci di posizione | Il totale della larghezza non deve superare i limiti massimi della sagoma del veicolo. |
Ogni volta che un carico sporge posteriormente, anche di pochi centimetri, è obbligatorio segnalarlo visivamente.
Per essere a norma, la segnalazione deve seguire due regole chiave:
Pannello omologato: Deve essere quadrangolare, catadiottrico, rivestito di pellicola rifrangente con strisce alternate bianche e rosse.
Doppio pannello: Se il carico sporge per l’intera larghezza della parte posteriore, occorre applicare due pannelli agli estremi laterali del carico.
L’inosservanza dell’art. 164 CdS comporta severe sanzioni amministrative ed accessorie:
Sanzione pecuniaria: Multa da 87 € a 344 €.
Punti patente: Decurtazione di 3 punti.
Fermo del veicolo: Le forze dell’ordine intimano l’immediata sistemazione del carico. Qualora non sia possibile adeguarlo sul posto, si applica il ritiro della carta di circolazione e della patente fino a correzione avvenuta.