Bambini in moto e scooter, tutte le regole ed a quanti anni si può iniziare

Bambini in moto e scooter – Iniziamo da quello che è un assoluto punto fermo, l’età minima. Codice della strada alla mano, l’articolo 170 al comma 1-bis recita: “Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque”. Questo rappresenta l’unico limite oggettivamente individuato dal codice della strada. Già rispetto all’età sfatiamo tutta una serie di errate indicazioni, che ci è capitato di sentir dire anche ad agenti della Polizia Locale, che spostano il limite a 7 anni o ad un valore comunque diverso da 5, forse in conseguenza ad una interpretazione errata del comma 3 del medesimo articolo del CdS, che dice: “l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo”. Qui infatti in molti si prendono una “licenza interpretativa”, a nostro avviso (ma anche in base a numerose ed autorevoli conferme) in modo totalmente errato, andando a creare quella che possiamo definire una leggenda metropolitana.

Toccare le pedane non è un requisito normativo      

Quante volte abbiamo sentito dire che se il bambino non arriva con i piedi alle pedane, non può salire in moto? Nulla di più falso, la norma non dice questo e non prevede niente di diverso per un bambino rispetto a quanto sia prescritto ad un passeggero adulto. Sarebbe poi “curioso” che persone di statura ridotta, che non arrivassero ad appoggiare completamente i piedi sulle pedane di alcuni scooter, non potessero salirci. Non è così per loro, non lo è nemmeno per i più piccini di età. Proprio questo porta alcuni a reinterpretare la norma (in modo piuttosto fantasioso), spostando di fatto il limite di età previsto dalla legge, al momento in cui il bimbo raggiunga la statura che gli consente di appoggiare i piedi sulle pedane. Meglio una supersportiva che uno scooter a quel punto e sarebbe decisamente una follia…

In realtà, da appassionato delle due ruote e papà di una bimba decisamente affascinata dalle moto, posso confermare che è piuttosto semplice capire quando un piccolo motociclista sia in grado di stare “seduto in modo stabile ed equilibrato”. Lontano dal traffico e su suolo privato ho iniziato a mettere in sella mia figlia ben prima del limite dei cinque anni, inizialmente a motore rigorosamente spento ed era decisamente felice da un lato, ma altrettanto instabile, al punto che senza le mani della mamma a tenerla, sarebbe probabilmente scivolata dalla sella. Poi, con il tempo, ha iniziato a tenere una posizione più idonea e, soprattutto, a tenersi saldamente a me. Solo a quel punto ho iniziato ad accendere il motore e fare qualche metro, sempre senza uscire su strade aperte al traffico.

Mai davanti!

Proprio per la sensazione che nostro figlio non sia in grado di mantenersi stabile, siamo tentati di farlo sedere davanti a noi, illudendoci di averlo più sotto controllo. In realtà è una cosa che va contro la legge, ma che è soprattutto estremamente pericolosa. Il viso è infatti esposto a urti contro la zona del manubrio e, nella malaugurata (ma purtroppo non remota) ipotesi di una caduta, il rischio di infortuni seri è estremamente più elevato, rispetto a quello a cui si espone un passeggero seduto correttamente alle spalle del guidatore.

Seggiolini da moto e casco

Il nostro Paese non prevede invece, a differenza di quanto avviene per le auto, l’obbligo dell’uso dei seggiolini da moto. Non sono vietati, si trovano in vendita e possono quindi essere utilizzati, ma non sono proprio citati nel codice della strada, come lo sono invece in altre nazioni (ad esempio le vicine Francia e Germania), che grazie a questo ausilio possono prevedere un limite di età differente (i tedeschi non hanno proprio alcun limite minimo, addirittura). Di contro ci sono Paesi che spostano questa soglia a 7 anni (ad esempio la vicina Svizzera) fino a 12 per Austria e Spagna (7 solo se a guidare il mezzo è uno dei genitori del bambino). Se la Spagna ne fa oggetto di differente trattamento a livello normativo, questo non avviene in Italia, ma da padre difficilmente mi fiderei a delegare un’altra persona al trasporto di mia figlia in moto o scooter, almeno per qualche anno ancora.

Quanto ai dispositivi di sicurezza, valgono gli stessi vincoli previsti per gli adulti. Oltre alla prudenza, che può spingere un genitore a dotare il proprio figlio di un adeguato abbigliamento tecnico, l’unico obbligo di legge è quello che riguarda il casco. Casco che deve essere omologato e della taglia giusta, quindi meglio utilizzare un modello dedicato ai più piccoli, come il MomoDesign FGTR Baby (che Beatrice ha voluto rigorosamente rosa) che vedete in questo servizio.

E se lo scooter ha tre ruote?

Se è di attualità il tema dell’accesso alle autostrada per gli scooter a tre ruote, anche l’articolo 170 del CdS parla di “veicoli a motore a due ruote”, essendo stato scritto quando il primo MP3 era ben lontano dall’essere realizzato (30 aprile 1992). Le successive modifiche non hanno aggiornato il titolo ed il primo comma di questo articolo, cosa che auspichiamo venga presto sistemata. Analogamente a quanto abbiamo detto per la circolazione in autostrada, in assenza di un chiarimento la situazione non è invece delle migliori, perché se dal punto di vista sanzionatorio una circolare del Ministero dell’Interno equipara i vari scooter a tre e quattro ruote a quelli a due, resta il dubbio che una compagnia assicurativa possa rifiutarsi di pagare un eventuale sinistro.

Sanzione amministrativa con pagamento di una somma da euro 161 a euro 646

Chiarito quanto preveda il codice della strada, in caso di mancato rispetto della norma, il comma 1-bis (quello appunto che vieta il trasporto di minori di cinque anni) prevede sanzioni di importi doppi rispetto agli altri commi del medesimo articolo 170, proprio per la delicatezza del tema trattato.

 

Riportiamo di seguito il testo integrale dell’articolo 170 del codice della strada

Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1 Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2 Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.

3 Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4 È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5 Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.

6-bis Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 646.

7 Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

 

 

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