Assicurazioni

1) Il consumatore deve superare la tradizionale vischiosità che lo lega al suo assicuratore per ricercare il prodotto più adatto alle sue esigenze: la valutazione della congruità del prodotto va effettuata in relazione ai massimali di garanzia R.C.auto, alle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di esclusione e rivalsa, all’esistenza di garanzie accessorie rispetto alla R.C.auto (incendio/furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, ecc..) e, ovviamente, al premio di tariffa previsto.
2) Allo scopo di assicurare trasparenza e concorrenza nell’assolvimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti la L. n. 273/2002 dispone che vengano resi noti premi e condizioni contrattuali generali e speciali, sia all’interno dei punti vendita che mediante i siti Internet delle imprese (vai all’elenco delle assicurazioni on line. L’utente potrà ottenere preventivi personalizzati gratuiti e vincolanti per le imprese e prendere visione della documentazione necessaria ad effettuare una valutazione globale del prodotto e confrontarlo con le differenti proposte presenti sul mercato.
3) Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 11 della L. n. 990/1969 le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.
4) Per i contratti c.d. a “scadenza secca”, ovvero privi della clausola di tacito rinnovo, non sussiste a carico dell’impresa alcun obbligo di comunicazione dell’aumento del premio né di disdetta.
5) Adeguamento del premio nei contratti a tacito rinnovo: le Compagnie devono fornire comunicazione dell’aumento del premio in base alle modalità disciplinate dalle condizioni di contratto. Per i contratti che prevedono l’obbligo della comunicazione al domicilio dell’assicurato, la Compagnia deve inviare una comunicazione scritta entro il termine previsto dal contratto con l’indicazione precisa della variazione del premio. In mancanza di tale comunicazione o nel caso in cui questa sia pervenuta tardivamente, la Circolare ISVAP n. 235 del Gennaio 1995, stabilisce che il contratto in corso debba essere rinnovato al precedente premio di tariffa. In altri casi i contratti prevedono che la comunicazione della variazione tariffaria avvenga mediante affissione in Agenzia.
6) Disdetta nei contratti a tacito rinnovo: nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano la comunicazione al domicilio dell’assicurato del premio previsto per la nuova annualità assicurativa, il contraente che non ritenga di accettare il nuovo premio, ha la possibilità di inviare disdetta, mediante raccomandata o telefax, fino a trenta giorni prima della scadenza contrattuale, altrimenti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato. In caso di disdetta la garanzia assicurativa non opera nel periodo di “tolleranza” di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto che, pertanto, cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.
Nel caso in cui l’aumento tariffario – non derivante dall’ applicazione del malus – sia superiore al tasso programmato d’inflazione (per il 2004 è l’1,1%), la disdetta potrà in ogni caso esser inoltrata, con le medesime formalità, sino al giorno di scadenza del contratto.
Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano, come modalità di comunicazione dell’adeguamento del premio, la semplice affissione in Agenzia, il contratto consente all’assicurato di esercitare la disdetta anche nei quindici giorni successivi alla scadenza e la garanzia cesserà di avere effetto alle ore 24 del giorno della comunicazione.
In assenza di comunicazione il contratto si risolverà alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
7) Si rammenta che anche la società può legittimamente evitare il tacito rinnovo del contratto inviando disdetta, nei termini e secondo le modalità da questo previste; tuttavia l’assicurato, qualora intenda assicurarsi nuovamente con la società che ha inviato la disdetta, potrà presentare all’impresa una nuova proposta assicurativa che, in virtù dell’obbligo a contrarre sancito dall’art. 11 L. 990/69, dovrà essere obbligatoriamente accolta.
8) Attestazione sullo stato del rischio: l’assicurato che ne faccia richiesta (o la persona da lui regolarmente delegata) ha diritto al rilascio dell’attestato che la società ha l’obbligo di porre a sua disposizione presso l’Agenzia o l’Ufficio ove è stato stipulato il contratto, almeno tre giorni lavorativi precedenti alla scadenza contrattuale. Nel caso di polizze vendute a distanza (tramite telefono o Internet) l’attestazione deve pervenire al domicilio indicato dal contraente almeno tre giorni prima della scadenza contrattuale. Tale documento, contenente l’indicazione dei sinistri provocati negli ultimi cinque anni, deve, altresì, riportare l’indicazione della “classe di merito” di assegnazione e quindi consente all’assicurato, che intenda cambiare impresa di assicurazioni.
(tratto dal sito www.isvap.it)

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