Autovelox omologati 2026: quando fare ricorso contro una multa e cosa cambia con il nuovo decreto

Autovelox omologati e multe per eccesso di velocità tornano al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina, per la prima volta, la procedura di omologazione prevista dall’articolo 142 del Codice della strada. Il provvedimento, entrato in vigore il 12 luglio 2026, punta a fare chiarezza su una questione aperta da oltre trent’anni.

Le nuove disposizioni incidono direttamente sull’utilizzo dei dispositivi per il controllo della velocità e potrebbero avere conseguenze anche sui ricorsi contro le multe. Ecco cosa prevede il decreto, quali autovelox sono considerati omologati e in quali casi è possibile contestare una sanzione.

La sentenza della Cassazione e il nuovo decreto

Il nuovo decreto arriva a oltre due anni dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024, con cui è stato stabilito che solo gli autovelox omologati possono costituire prova valida per contestare una violazione dei limiti di velocità. La decisione ha avuto un impatto rilevante sui controlli, poiché fino all’entrata in vigore del provvedimento non esisteva una procedura tecnica per l’omologazione degli apparecchi.

Fino a quel momento il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva sostenuto che fosse sufficiente la semplice approvazione del dispositivo, una procedura amministrativa distinta dall’omologazione. Un’interpretazione che la Cassazione ha successivamente smentito con diverse pronunce, tra cui le ordinanze n. 10505/2024, n. 20913/2024 e n. 12924/2025, ribadendo la necessità dell’omologazione per la validità delle sanzioni rilevate dagli autovelox.

Le differenze tra multe prima e dopo il 12 luglio 2026

L’entrata in vigore del decreto non chiude definitivamente la questione degli autovelox omologati. Restano infatti alcuni aspetti interpretativi, soprattutto per quanto riguarda le multe per eccesso di velocità già elevate e gli eventuali ricorsi.

Per stabilire quale disciplina si applica è fondamentale la data della violazione. Le situazioni da distinguere sono due: le infrazioni commesse prima del 12 luglio 2026, giorno di entrata in vigore del decreto, e quelle accertate dal 12 luglio 2026 in poi.

Violazioni commesse prima del 12 luglio 2026

Per le violazioni commesse prima del 12 luglio 2026, la situazione resta invariata rispetto all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. Poiché al momento dell’accertamento nessun autovelox era formalmente omologato secondo la procedura oggi prevista dal decreto, i verbali possono essere impugnati facendo riferimento alle ordinanze n. 10505/2024, n. 20913/2024 e n. 12924/2025, che hanno stabilito la necessità dell’omologazione degli apparecchi.

Il ricorso può essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del verbale al Giudice di Pace, oppure entro 60 giorni se viene proposto al Prefetto. Restano valide anche le impugnazioni già avviate e non ancora definite con un provvedimento definitivo: in questi casi il nuovo decreto non si applica retroattivamente e l’iter amministrativo o giudiziario prosegue secondo la normativa vigente al momento della violazione.

Violazioni commesse dal 12 luglio 2026

Per le violazioni accertate dal 12 luglio 2026, data di entrata in vigore del decreto sull’omologazione degli autovelox, la validità della sanzione dipende dal rispetto di quattro requisiti fondamentali. In assenza anche di uno solo di questi, il verbale può essere contestato davanti al Prefetto o al Giudice di Pace.

Il primo requisito riguarda l’utilizzo di un autovelox omologato. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2026 riconosce come omologati una serie di dispositivi già approvati secondo il decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, tra cui Tutor 3.0, Vergilius Plus, Telelaser TruSpeed, Trucam HD, Autovelox 106, T-Exspeed, Velomatic 512D e altri modelli indicati nel provvedimento. L’elenco, tuttavia, è destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi, poiché il decreto prevede una procedura semplificata che consentirà ai produttori di ottenere l’omologazione anche per altri apparecchi già approvati. In ogni caso, il decreto di omologazione dovrà essere espressamente riportato nel verbale di contestazione.

Il secondo requisito riguarda la registrazione del dispositivo nella banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anche un apparecchio omologato non può essere utilizzato se non risulta censito nell’archivio ministeriale dedicato. Alla data del 12 luglio 2026 risultavano registrati 4.060 dispositivi, dei quali 3.150 già rientravano tra quelli considerati omologati. Gli altri potranno essere impiegati solo dopo aver completato il nuovo iter previsto dal decreto.

Il terzo elemento riguarda la taratura dello strumento. Ogni autovelox deve essere sottoposto a una verifica iniziale prima dell’entrata in servizio e successivamente a controlli periodici almeno annuali. Se queste verifiche non sono state effettuate nei termini previsti, il verbale può essere impugnato anche nel caso in cui il dispositivo risulti regolarmente omologato e registrato.

Infine, l’autovelox deve essere utilizzato nel rispetto delle modalità di impiego previste dalla normativa. Le postazioni devono infatti rispettare le disposizioni introdotte dal decreto del 2024 che disciplina il posizionamento e l’utilizzo dei dispositivi per il controllo della velocità. Se l’apparecchio viene installato o utilizzato in violazione di tali regole, la sanzione può essere contestata anche qualora siano rispettati gli altri requisiti di omologazione, registrazione e taratura.

Gli altri casi in cui è possibile presentare ricorso

L’omologazione degli autovelox rappresenta solo uno dei possibili motivi per contestare una multa per eccesso di velocità. Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, restano valide tutte le altre cause di impugnazione previste dalla normativa.

Un verbale può infatti essere contestato in presenza di errori materiali, vizi nell’accertamento della violazione, irregolarità nella procedura di contestazione o quando non sussistevano i presupposti per la contestazione differita. È inoltre possibile presentare ricorso se l’infrazione è stata commessa in stato di necessità, purché tale circostanza possa essere adeguatamente dimostrata, oppure quando il verbale viene notificato oltre i termini previsti dalla legge.

Prima di avviare un ricorso è comunque consigliabile verificare attentamente il contenuto del verbale e la documentazione relativa all’accertamento, così da individuare l’eventuale motivo di illegittimità su cui basare l’impugnazione.

Le questioni ancora aperte dopo il decreto

Nonostante il nuovo decreto abbia colmato un vuoto normativo che durava dall’1 gennaio 1993, data di entrata in vigore del nuovo Codice della strada, il dibattito giuridico sugli autovelox non può dirsi concluso. Secondo diversi esperti, infatti, potrebbero aprirsi nuovi contenziosi destinati a essere esaminati dai tribunali nei prossimi mesi.

Uno dei principali punti riguarda la legittimità dell’omologazione automatica riconosciuta ai dispositivi approvati secondo il decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017. Una parte della dottrina ritiene che un decreto ministeriale possa disciplinare le procedure di omologazione, ma non trasformare automaticamente le precedenti approvazioni in omologazioni con effetto retroattivo. Un’altra interpretazione sostiene invece che questa scelta sia pienamente legittima, anche perché le future omologazioni continueranno a essere rilasciate tramite decreto dirigenziale, mentre quelle già riconosciute trovano fondamento in un provvedimento di rango superiore, ossia il decreto ministeriale entrato in vigore il 12 luglio 2026.

Un secondo aspetto riguarda la competenza sull’omologazione degli autovelox. Secondo alcuni osservatori, tale funzione dovrebbe spettare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di autorità nazionale competente in materia metrologica. Tuttavia, nel giugno 2021, l’allora Ministero dello Sviluppo Economico rispose formalmente a un quesito chiarendo di non essere competente in materia e richiamando l’articolo 45 del Codice della strada, che attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di approvare o omologare le apparecchiature destinate al controllo e alla regolazione del traffico.

Su entrambi questi aspetti non esiste ancora una risposta definitiva. In assenza di un ulteriore intervento del legislatore, sarà la giurisprudenza a stabilire nei prossimi mesi o anni quale interpretazione dovrà prevalere e quale impatto avranno queste questioni sulla validità delle sanzioni elevate con gli autovelox.

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