Le multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox possono presentare elementi formali da verificare prima del pagamento. Le nuove disposizioni ministeriali e le recenti sentenze della Cassazione hanno infatti introdotto criteri più stringenti sulla validità degli accertamenti.
Tra gli aspetti da controllare ci sono il modello del dispositivo, la taratura e la corretta indicazione dell’omologazione nel verbale. In presenza di irregolarità, la sanzione può essere contestata nei termini previsti.
Uno dei primi elementi da verificare nel verbale riguarda il dispositivo utilizzato per rilevare la velocità. Se compare soltanto la dicitura relativa all’approvazione con decreto ministeriale, senza un riferimento specifico all’omologazione, il verbale può presentare un profilo di contestabilità.
La Cassazione ha infatti ribadito che approvazione e omologazione non sono equivalenti. In assenza dell’omologazione della postazione, l’accertamento può quindi essere messo in discussione.
Le nuove regole hanno introdotto criteri più rigidi per i dispositivi autorizzati a rilevare le infrazioni. Gli autovelox fissi e mobili utilizzabili sono quelli inclusi nell’Allegato B del Decreto Ministeriale, che comprende circa 25 modelli approvati e tarati.
Oltre 850 apparecchi presenti nei Comuni italiani non sono risultati conformi ai nuovi requisiti e sono stati spenti o disattivati. Se una multa è stata rilevata da uno di questi strumenti, l’accertamento può essere contestato.
Prima di procedere con il pagamento è utile verificare alcuni elementi riportati nel verbale. Il primo riguarda il modello dell’autovelox, che deve corrispondere a quelli indicati nelle liste di omologazione valide.
Va poi controllata la data dell’ultima taratura, che deve risultare effettuata da un laboratorio accreditato entro i 365 giorni precedenti alla data dell’infrazione.
Un altro aspetto riguarda la visibilità del segnale di preavviso. Il cartello deve rispettare le distanze minime previste per il tipo di strada e non deve essere nascosto da vegetazione o altri segnali.
Il pagamento entro cinque giorni consente di ottenere uno sconto del 30% sull’importo della sanzione, ma comporta anche la rinuncia alla possibilità di presentare ricorso.
Se il verbale presenta una delle irregolarità indicate, la contestazione può essere presentata entro 30 giorni al Giudice di Pace oppure entro 60 giorni al Prefetto. In questi casi è necessario procedere con il ricorso prima di effettuare il pagamento.