Parcheggio incustodito assicura sempre i danni

Anche se all’ingresso dei parcheggi a pagamento i cartelli recitano che il gestore si esime da ogni responsabilità, nel malaugurato caso che la vostra auto subisca un danno avete tutti i diritti di rifarvi sul gestore, in virtù di un contratto atipico, impostato sulla falsariga del deposito.
Non fatevi vincere dalla scritta “incustodito” all’entrata di un parcheggio a pagamento e, in caso doveste trovare spiacevoli sorprese al ritiro del vostro mezzo di trasporto, sappiate che c’è una sentenza della Corte di assazione a cui appellarvi per ottenere quanto è nei vostri diritti e se siete assicurati contro i furti, non temete di rivolgervi alla vostra compagnia, perché ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

È quanto stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 1957/2009 a seguito di un furto di un auto avvenuto in un parcheggio gestito da una società municipalizzata. La Corte infatti stabilisce che l’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area di parcheggio è inefficace: tale limitazione è ineffice perché non approvato specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del Codice Civile, dovendosi questa limitazione ritenere condizione generale di contratto ed essendo il suddetto avviso assimilabile a tutti gli effetti ad un’offerta al pubblico, come stabilito dall’art. 1336 del Codice Civile.
Quindi per la Corte di Cassazione, in caso di furto dell’auto o di un danno subito in un parcheggio a pagamento, l’indicazione di “incustodito” all’entrata non esime dalle sue responsabilità il gestore, in quanto rappresenta una clausola vessatoria.

L’art. 33 del codice del consumo definisce le clausole vessatorie quelle condizioni presenti nei contratti che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha applicato gli articoli 1766 e seguenti del Codice Civile in merito al contratto atipico di parcheggio, sostenendo che la consegna dell’autoveicolo era avvenuta con la sua introduzione nell’area recintata dopo aver superato una sbarra, che poteva avvenire solo dopo il rilascio di una scheda magnetica da un apposito dispositivo e che  il conducente poteva uscire dopo aver pagato, mediante l’introduzione in un altro apparecchio, della scheda, il corrispettivo dovuto e dopo l’immissione della stessa scheda in una macchina per la conferma dell’eseguito pagamento.
Inoltre la Corte ha rilevato che non è necessario l’affidamento del mezzo ad una persona fisica: infatti la sua consegna più realizzarsi materialmente con al sua immissione nell’area, perfezionando il contratto atipico di parcheggio mediante il pagamento nell’apposito apparecchio, perché l’obbligo di custodia può prescindere dalla presenza di persone addette al ricevimento del veicolo e ad effettuare la seguente sorveglianza, per la quale sono sufficienti modalità equivalenti come i sistemi  completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dal parcheggio attraverso la predisposizione di schede magnetizzate.

In più, la Corte territoriale in ordine alla qualificazione giuridica del contratto di parcheggio, ha differenziato i casi di sola sosta dei veicoli nella pubblica via: nella specie infatti si è trattato di parcheggio all’interno di un’area recintata, al cui ingresso risultava apposto l’avviso sopra menzionato mediante il quale il gestore del parcheggio stesso effettuava un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336.

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