Carta di circolazione aggiornata, novità ed esenzioni

Il D.Lgs. n. 198/12 che modifica le regole sulla carta di circolazione è entrato in vigore due anni fa, ma il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha chiarito la questione riguardante l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni soltanto la scorsa estate.

Dopo un periodo di transizione dovuto al completamento delle procedure informatiche, si arriva ora alla fase nella quale, se non si rispettano queste norme, sono previste multe (705 euro) e persino il ritiro del libretto. E’ ora obbligatorio pertanto aggiornare i dati della carta di circolazione in riferimento alla disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi che superino i 30 giorni. Va aggiornato anche il nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. Inoltre l’intestatario ha l’obbligo di registrare ed annotare le variazioni intervenute nella denominazione o, se si tratta di una persona fisica, nelle sue generalità. Tale aggiornamento ha un costo di 25 euro.

La circolare si rivolge principalmente a quelle vetture intestate temporaneamente a titolo di comodato; mentre sono escluse quelle riferite a una variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche; l’affidamento in custodia giudiziale; l’intestazione a soggetti incapaci; l’immatricolazione di veicoli con targa “polizia locale”; il rent to buy; il veicolo che fa parte del patrimonio di un trust e viene utilizzato dal trustee. Uno dei casi più frequenti è quello del comodato di veicoli aziendali, cioè le vetture che vengono concessi, per un periodo superiore ai 30 giorni, ai propri dipendenti.

Vi sono comunque parecchie esenzioni dall’obbligo di aggiornamento del libretto: quella più importante riguarda logicamente i familiari ed i conviventi,a patto che abbiano il medesimo indirizzo di residenza. Più complicato è il caso di un’auto privata prestata a parenti o amici, dato che difficilmente ci saranno documenti che certifichino che la vettura non è disponibile al guidatore per un periodo inferiore ai 30 giorni, o che attestino di un utilizzo continuativo per più di 30 giorni. Vanno esclusi anche i veicoli aziendali dati come fringe benefit perché sostitutivi di un compenso, mentre il comodato è a titolo gratuito.

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