Il nuovo Codice della strada 2028 introduce importanti cambiamenti per gli automobilisti italiani, a partire dall’obbligo di avere con sé patente, libretto di circolazione e certificato assicurativo. Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026, questi documenti non dovranno più essere esibiti durante i controlli su strada, purché le forze dell’ordine possano verificarne la validità attraverso le banche dati pubbliche.
Le nuove disposizioni, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2028, riguardano anche la possibilità di utilizzare i documenti in formato digitale e introducono regole specifiche per auto a noleggio, esercitazioni alla guida e veicoli immatricolati all’estero. Il provvedimento è ancora in fase di esame parlamentare e potrebbe subire modifiche prima dell’applicazione definitiva.
Una delle principali novità riguarda la possibilità di non esibire i documenti durante i controlli stradali, a condizione che gli agenti possano verificarne l’esistenza e la validità attraverso gli archivi pubblici. L’obbligo di presentazione resterà invece in vigore quando la consultazione delle banche dati non sarà tecnicamente possibile.
Le forze dell’ordine dispongono già di strumenti per effettuare queste verifiche. Tra i principali figurano l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (Anag), che contiene le informazioni sulle patenti, e l’Archivio nazionale dei veicoli (Anv), utilizzato per controllare i dati delle carte di circolazione.
A questi si aggiunge la banca dati dei veicoli assicurati, attraverso la quale è possibile verificare la copertura RCA. Tutti e tre gli archivi sono gestiti dalla Motorizzazione civile e risultano già accessibili da remoto.
Dal 1° gennaio 2028, secondo le disposizioni previste dal nuovo Codice della strada, chi guida un’automobile privata non dovrà quindi necessariamente mostrare patente, carta di circolazione e certificato assicurativo, purché le informazioni siano consultabili dagli organi di controllo.
Per quanto riguarda le auto a noleggio, il nuovo Codice della strada introduce l’obbligo per il conducente di avere a bordo il contratto di locazione. Il documento dovrà essere disponibile anche durante eventuali controlli, poiché non esiste attualmente un archivio pubblico che consenta alle forze dell’ordine di verificarne i dati da remoto.
Cambiano invece le disposizioni relative alla carta di circolazione dei veicoli a noleggio senza conducente. Attualmente è possibile utilizzare una fotocopia autenticata dal proprietario in sostituzione dell’originale, mentre dal 2028 non sarà più necessario disporre di questa documentazione, qualora i dati siano verificabili attraverso gli archivi pubblici.
Le nuove disposizioni interessano anche chi sta conseguendo la patente B. Durante le esercitazioni su strada, l’allievo deve attualmente avere con sé il foglio rosa e un documento personale di riconoscimento.
Poiché le autorizzazioni alle esercitazioni sono già registrate nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dal 2028 non sarà più necessario avere con sé il foglio rosa cartaceo, a condizione che le forze dell’ordine possano verificarne la validità attraverso il sistema informatico.
Per quanto riguarda gli accompagnatori, la normativa prevede che la persona che svolge le funzioni di istruttore abbia con sé la patente di guida, in formato fisico oppure digitale tramite l’app IO.
Gli istruttori delle autoscuole devono inoltre disporre dell’attestato di qualifica professionale, documento che continuerà a essere richiesto anche con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Le modifiche riguardano anche la guida accompagnata, che permette ai minorenni in possesso della patente A1 o B1 di esercitarsi alla guida di un’automobile nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Attualmente il conducente deve avere con sé la patente e l’autorizzazione alla guida accompagnata rilasciata dalla Motorizzazione civile. Dal 2028, entrambi i documenti potranno essere verificati attraverso gli archivi pubblici, senza necessità di esibirli quando la consultazione da remoto sarà disponibile.
Per gli accompagnatori restano previsti requisiti specifici. Nel caso di un privato, il nominativo deve essere riportato nell’autorizzazione, che può contenere fino a tre accompagnatori.
Se l’accompagnatore è un istruttore di autoscuola, sarà inoltre necessario disporre della documentazione che attesta la relativa abilitazione professionale, da presentare in caso di controllo.
Una disciplina specifica riguarda i residenti in Italia che utilizzano veicoli immatricolati all’estero e intestati a un’altra persona.
In questi casi, il conducente deve avere a bordo un documento firmato dall’intestatario, con data certa, che indichi il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Può trattarsi, per esempio, di un contratto di comodato, noleggio o leasing. Tale obbligo resterà in vigore anche dal 2028, poiché non esiste un archivio pubblico che consenta di verificare queste informazioni.
Quando la disponibilità del veicolo supera 30 giorni nell’anno solare, anche non consecutivi, è prevista l’iscrizione al Registro dei veicoli esteri (Reve). Una volta effettuata la registrazione, non è più necessario esibire il documento che attesta il titolo di utilizzo, poiché le informazioni possono essere verificate attraverso il registro.
Resta invece necessario avere a disposizione il documento di circolazione estero, qualora le relative informazioni non siano consultabili attraverso gli archivi accessibili alle forze dell’ordine.
Un’ulteriore modifica riguarda l’assicurazione dei veicoli iscritti al Reve. Dal 2028, secondo il nuovo testo, non si applicherà più la presunzione di copertura assicurativa derivante dalla convenzione di Madrid. Sarà quindi necessario stipulare una polizza con una compagnia autorizzata a operare in Italia.
Anche in questo caso, il certificato assicurativo non dovrà essere necessariamente esibito durante i controlli, purché la presenza e la validità della copertura possano essere accertate attraverso le banche dati disponibili.